PER I PARROCI, I SACERDOTI, GLI OPERATORI PASTORALI

Sappiamo che i Parroci, i Presbiteri e Diaconi loro collaboratori e gli Operatori pastorali sono ben consapevoli che la situazione delle persone il cui matrimonio è in crisi o che si sono già separate è delicata e chiede una pluralità di attenzioni pastorali.

Tra queste è senz’altro prioritario ogni aiuto volto a recuperare – se possibile e auspicabile nel caso Concreto – il rapporto di coppia (anche inviando ai CONSULTORI FAMILIARI), ma, una volta accertato che una riconciliazione è impossibile o addirittura improponibile, è non meno rilevante aiutare le persone a
comprendere l’importanza sia di sentirsi sempre parte della Chiesa sia di fare chiarezza sulla propria
situazione, verificando se, nel caso concreto, sia possibile richiedere una dichiarazione di nullità, per non rimanere senza ragione in uno stato di disagio o nell’impossibilità di contrarre un nuovo Matrimonio sacramentale.

Non si devono tuttavia creare illusioni e deve essere sempre chiaro che la dichiarazione di nullità non costituisce la soluzione di tutti i fallimenti matrimoniali, perché è possibile solo in quella parte minoritaria di casi in cui al fallimento si accompagna la nullità fin dall’inizio del matrimonio.

Ne consegue l’urgenza di un discernimento competente, per verificare se ricorrono, nella vicenda della persona che si ha davanti, gli elementi per ritenere probabile che il matrimonio fosse nullo.

Data la delicatezza della cosa, per non creare false aspettative, è sommamente raccomandabile la massima prudenza, evitando di esprimersi nel senso di qualificare certamente come nullo il matrimonio e limitandosi a far presente che si ritiene ragionevole – sulla base di quanto la persona racconta – una verifica più approfondita da parte di un esperto.

Il gesto pastorale più saggio ed opportuno è dunque quello di aiutare la persona ad individuare l’esperto a cui rivolgersi, usufruendo anche di specifici servizi di consulenza che stanno creandosi nelle varie Diocesi (vedi la sezione INDICAZIONI PER I FEDELI DELLE VARIE DIOCESI LOMBARDE – per quella di Milano si veda in questo sito la sezione: CONSULENZA PRELIMINARE, dove si segnala l’Ufficio Accoglienza Fedeli Separati), senza temere di dover dare ai fedeli un particolare incoraggiamento a seguire questa via e con la disponibilità ad assisterli nel prendere i necessari contatti (innanzitutto con chi può fornire una consulenza e successivamente anche con lo stesso Tribunale), soprattutto agli inizi.

Parroci e collaboratori possono trovare indicazioni concrete per dare risposta alle domande più comuni proprio in questo sito, oltre che quello predisposto dalla CEI (vedi in fondo a questa pagina il link “TRIBUNALI ECCLESIASTICI”) e possono rivolgersi per ulteriori chiarimenti – soprattutto per aiutare i propri fedeli a prendere i necessari appuntamenti – alla Cancelleria del Tribunale.
In questi due siti si può trovare un utile aiuto per venire incontro alle perplessità che nascono da insufficiente informazione e dissipare i dubbi che spesso si riscontrano tra i fedeli a riguardo di questa materia.

Potrebbe essere utile per gli operatori pastorali (e particolarmente per i Parroci) scaricare i  MODULI DI CONSULENZA (a cui è allegato l’elenco degli Avvocati abilitati) ed averne sempre a disposizione una copia da consegnare alla persona interessata.

Quanto alla scelta dell’Avvocato a cui rivolgersi, può essere utile tenere presente che è bene indirizzare ai Patroni Stabili del Tribunale già per una prima consulenza coloro che non hanno disponibilità economiche e i casi pastoralmente delicati (a prescindere dalle condizioni economiche), mentre è preferibile invitare a rivolgersi direttamente ad uno degli Avvocati libero-professionisti (tra quelli all’albo del Tribunale: vedere ELENCO AVVOCATI) chi è in grado di sostenerne il costo.

Si tenga presente l’esistenza dell’istituto del Gratuito Patrocinio (Avvocato d’Ufficio) per le persone in
condizioni disagiate (circa la possibilità ed il modo di ottenere l’assegnazione di quest’ultimo, richiedere
informazioni alla Cancelleria del Tribunale).

 Alleghiamo un articolo che può essere utile nel caso che una delle due persone che intendono sposarsi
abbiano alle spalle un PRECEDENTE MATRIMONIO NON SACRAMENTALE (vedi il link in fondo a questa pagina) con una terza persona (ovvero contratto tra due persone non battezzate oppure tra una persona battezzata nella Chiesa Cattolica ed una non battezzata, con dispensa – in questo secondo – caso dall’impedimento di disparità di culto).

___________________________________________________________________________

Si vedano anche le indicazioni per la pastorale delle persone separate, divorziate, in nuova unione.