Eventuale efficacia della sentenza in ambito civile

Se tra i due coniugi è già intervenuta una sentenza civile di divorzio (propriamente: di cessazione degli effetti civili del matrimonio), ordinariamente non si pone concretamente il problema dell’efficacia della sentenza canonica ai fini civili, perché è già stata decretata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e quindi è già possibile contrarre un nuovo matrimonio concordatario, cioè valido sia di fronte alla Chiesa, sia di fronte allo Stato.

Se invece non è già intervenuta una sentenza civile di divorzio, per contrarre un nuovo matrimonio concordatario è necessario (ma non possibile in tutti i casi: in tale eventualità occorre procedere al divorzio) uno specifico passo successivo perché siano riconosciuti gli effetti civili dell’eventuale dichiarazione di nullità (detto delibazione).

Si tratta di una procedura – detta delibazione – da compiersi presso la Corte d’Appello e che non è di competenza del Tribunale Ecclesiastico: occorre rivolgersi ad un Avvocato civilista, il quale potrà aiutare a discernere i casi in cui è possibile la delibazione (come pure a riconoscere se ricorra un caso particolare in cui possa essere opportuno procedere alla delibazione anche se è già intervenuto il divorzio).

 

Nota: il Patrono scelto per il procedimento canonico potrebbe essere competente e abilitato anche come Avvocato civilista, ma va verificato, perché non avviene in tutti i casi.