INFORMAZIONI PER LA SCELTA DI UN AVVOCATO

Per la scelta del Patrono, ovvero dell’Avvocato da cui essere assistiti nel processo, vi sono tre possibilità:

1. Ottenere l’assegnazione di uno dei Patroni stabili del Tribunale (si tratta di Avvocati in organico al Tribunale stesso, detti Patroni stabili, perché esercitano stabilmente ed esclusivamente presso di esso). Per prendere contatto con loro occorre fissare un appuntamento telefonando alla Cancelleria del Tribunale.

2. Scegliere un Avvocato di fiducia, tra quelli all’albo del Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo (vedi l’ ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI).

3. Rivolgersi ad uno degli Avvocati Rotali non domiciliati in Lombardia (e perciò non compresi nell’Albo del Tribunale Lombardo). L’elenco può essere consultato presso la Cancelleria del Tribunale.

Nel primo caso, si deve tener presente che l’assegnazione dei Patroni stabili deve essere concessa dal Tribunale, che valuta caso per caso, e può avvenire quando ricorrano particolari criteri di natura pastorale che la rendano opportuna, compresa la considerazione delle possibilità economiche del richiedente (dal momento che il loro compenso è a carico del Tribunale, e non di chi promuove la causa), benché la figura del Patrono Stabile non coincida con l’istituto del Gratuito Patrocinio (Avvocato d’Ufficio) per le persone in condizioni disagiate (circa la possibilità ed il modo di ottenere la concessione del Gratuito Patrocinio, richiedere informazioni alla Cancelleria del Tribunale).

Nel secondo e nel terzo caso, si tratta di liberi professionisti, il cui compenso viene però stabilito dal Tribunale, secondo parametri fissati dalla Conferenza Episcopale (vedi la sezione “COSTI”).

 

È sempre necessario avere un Avvocato o si può fare da soli?

Le norme canoniche prevedono che sia possibile anche “stare in giudizio da soli”, cioè senza farsi assistere da un Avvocato (detto Patrono).

Vi sono però due importanti ragioni per le quali è molto meglio e assai opportuno che il coniuge che promuove una causa (detto “attore/attrice”) scelga e nomini un Patrono:

♦ – la difficoltà oggettiva che chi non è esperto in materia giuridica (e specificamente canonica) incontra a compiere autonomamente i passi giusti e necessari all’interno del processo;
♦ – il fatto che chi sta in giudizio da solo non ha la medesima possibilità di accesso immediato agli atti del processo che avrebbe il suo Patrono.

Il coniuge, invece, che non promuove la causa (detto convenuto/a) non ha necessità di nominare un proprio Patrono (anche se è libero di farlo, nonché di chiedere anch’esso il Gratuito Patrocinio o l’assegnazione di un Patrono Stabile), a meno che abbia particolari ragioni da far valere in contrapposizione con la parte attrice ed abbia perciò necessità di una assistenza tecnica.