Fase istruttoria:
1. Vengono interrogati (separatamente) le parti ed i testimoni indicati.
2. Vengono acquisiti eventuali documenti.
3. Vengono disposte eventuali perizie.
4. Espletati tutti gli atti istruttori previsti, viene emesso il Decreto di Pubblicazione degli Atti, che permette alle parti (solo a loro, non ai testimoni) di prendere visione di quanto emerso e raccolto durante l’istruttoria:
– la parte assistita da un Patrono ne prende visione presso quest’ultimo (che però non può consegnare alla Parte copia degli atti), con il quale potrà concordare eventuali ulteriori richieste istruttorie da avanzare;
– la parte non assistita da un Patrono ne prende visione presso il Tribunale stesso (è possibile prendere appunti, per richiedere chiarimenti o avanzare richiesta di nuovi atti istruttori, ma non avere copia degli atti).
5. Se le parti avanzano nuove richieste istruttorie ed il Giudice le ritiene ammissibili, riprende l’istruttoria; adempiuto quanto richiesto, viene emesso un nuovo decreto di pubblicazione, con le medesime conseguenze.
6. Quando – trascorsi i termini stabiliti – non vi sono più richieste istruttorie, viene emesso il Decreto di Conclusione, che assegna alle parti un termine di tempo per presentare per iscritto le proprie ragioni e le richieste in vista dell’emissione della sentenza.
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