Appello ed efficacia della sentenza emessa dopo processo ordinario

In caso di sentenza affermativa (cioè che dichiara la nullità del matrimonio), perché la sentenza di nullità sia esecutiva – cioè possa permettere l’accesso ad un nuovo matrimonio canonico – occorre che nessuna delle parti (compreso il Difensore del vincolo) faccia appello entro i termini previsti dal Codice di Diritto Canonico, qui sotto illustrati; solo in tal caso il Tribunale invierà il Decreto esecutivo, che rende possibile un nuovo matrimonio.

La parte (o il Difensore del vincolo) che ritenga ingiusta la sentenza deve presentare appello al Tribunale Lombardo entro quindici giorni dalla notifica della sentenza (presentando poi entro un mese al Tribunale di secondo grado la prosecuzione dell’appello, cioè l’istanza formale che presenta le ragioni su cui l’appello si fonda), chiedendo così un secondo grado di giudizio.

Quanto a quale sia il Tribunale di secondo grado a cui presentare la prosecuzione dell’appello, è possibile scegliere tra il Tribunale Ligure (Tribunale di Appello ordinariamente competente) ed il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

  • Se il Tribunale di secondo grado emette a sua volta una sentenza affermativa, questa è esecutiva (cioè permette l’accesso ad un nuovo matrimonio canonico), perché vi sono due pronunce affermative a riguardo della stessa causa). La medesima cosa avviene se il Tribunale di secondo grado respinge l’appello non ritenendolo fondato e conferma per decreto la sentenza di primo grado.
  • Se il Tribunale di secondo grado emette invece una sentenza negativa (cioè non riconosce la nullità del matrimonio e riforma la sentenza di primo grado), è possibile fare ulteriore appello al Tribunale di terzo grado, che è in ogni caso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

 

Anche in caso di sentenza negativa (cioè che non riconosce la nullità del matrimonio, se una o entrambe le parti (non vi può essere appello del Difensore del vincolo in caso di sentenza negativa) dissentono da quanto stabilito dalla sentenza possono presentare appello contro di essa (entro gli stessi termini e secondo le medesime procedure per l’appello nei confronti di una sentenza affermativa esposte qui sopra nel riquadro), chiedendo così un secondo grado di giudizio (normalmente facendosi assistere da un Patrono).

  • Se il Tribunale di secondo grado emette a sua volta una sentenza negativa, è possibile – solo a particolari condizioni, la cui esistenza va verificata con l’assistenza di un Patrono – chiedere un riesame solo con la formula della “nuova proposizione della causa” presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.
  • Se il Tribunale di secondo grado emette invece una sentenza affermativa (cioè riconosce la nullità del matrimonio e riforma la sentenza di primo grado), questa – come nel caso di una sentenza di primo grado – può permettere l’accesso ad un nuovo matrimonio canonico se nessuna delle parti (compreso il Difensore del vincolo) fanno appello al Tribunale di terzo grado, cioè al Tribunale Apostolico della Rota Romana.

 

Si vedano anche:

L’appello a riguardo di sentenza emessa seguito di un processo “più breve”

Eventuale efficacia della sentenza canonica in ambito civile

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