Appello ed efficacia della sentenza emessa in un processo “più breve”

In caso di sentenza affermativa, (cioè che dichiara la nullità del matrimonio), anche nel caso del processo “più breve” ), perché la sentenza di nullità sia esecutiva – cioè possa permettere l’accesso ad un nuovo matrimonio canonico – occorre che nessuna delle parti (compreso il Difensore del vincolo) faccia appello entro i termini previsti dal Codice di Diritto Canonico; solo in tal caso il Tribunale invierà il Decreto esecutivo, che rende possibile un nuovo matrimonio.

Poiché però la normativa prevede che si possa procedere ad un processo “più breve” se entrambi i coniugi sono concordi nel chiedere che avvenga in tale forma e se appare particolarmente chiara fin dall’inizio la possibilità di provare la nullità del matrimonio, è logico presupporre che in tali circostanze i coniugi siano pure concordi circa la richiesta di nullità del proprio matrimonio e quindi pensare che nessuno dei due si troverà in disaccordo con un’eventuale sentenza affermativa, tanto da voler fare appello.

È tuttavia in linea di principio possibile che il Difensore del vincolo possa ritenere di avere argomenti per fare appello contro tale sentenza: dopo la celebrazione di un processo “più breve” non ci si deve perciò meravigliare se dovesse verificarsi una tale evenienza, che comporterà la necessità di un secondo grado di giudizio.

Si potranno ricevere indicazioni su che cosa sia necessario fare in tal caso o dal proprio Patrono o, se si sta in giudizio da soli, dalla Cancelleria del Tribunale.

Questo vale anche nel caso (che sembra comunque improbabile) che una delle parti (cioè dei due coniugi) voglia opporsi alla sentenza e presentare appello.

 

Per l’eventuale efficacia della sentenza (affermativa) in ambito civile, vedi: efficacia della sentenza canonica in ambito civile.

 

Non vi può essere – a conclusione di un processo breve – una sentenza negativa (cioè che non riconosce la nullità del matrimonio), perché, se non è stato possibile fornire al Vescovo la prova della nullità attraverso il processo “più breve”, la causa viene rimandata al Tribunale perché sia affrontata con la procedura ordinaria.

(Al riguardo si veda: fasi principali del processo ordinario e appello ed efficacia della sentenza del processo ordinario).