VOCABOLARIETTO (ordine alfabetico)

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Attore/Attrice (o “parte attrice”): il coniuge che introduce la causa.

Capi di nullità: i motivi per cui il matrimonio potrebbe essere nullo e sui quali si indaga.

Co-attore/Co-attrice: quando i due coniugi introducono insieme la causa e, se si avvalgono del diritto di avere un Patrono (cfr. più avanti), danno mandato congiunto ad uno stesso Avvocato.

Collegio: l’insieme dei tre Giudici che pronunzieranno la sentenza nel processo ordinario.

Convenuto/Convenuta (o “parte convenuta”): l’altro coniuge, quello che non introduce la causa, e che viene chiamato a partecipare, per dare la sua versione dei fatti.

Decreti: gli atti autoritativi con cui il Vicario giudiziale, il Preside, l’Istruttore o lo stesso Collegio regolano, ciascuno per la propria competenza, lo svolgimento del processo e decidono le questioni che possono insorgere.

Difensore del vincolo: ha il compito di presentare le ragioni che si oppongono nel caso concreto alla dichiarazione di nullità, così da garantire il contraddittorio necessario all’accertamento della verità. Nell’ambito del processo ha diritti e doveri analoghi a quelli delle parti (vedi), e per questo è detto anche parte pubblica.

Dubbio concordato: i capi di nullità ammessi perché siano verificati (e non altri) in quel singolo concreto processo (può trattarsi anche di un unico capo).

Formula del dubbio: vedi dubbio concordato.

Istanze: le richieste delle parti (normalmente rivolte al Giudice istruttore).

Istruttore: il Giudice che interroga le parti e i testimoni e ne verbalizza le deposizioni; a lui spetta anche decidere quali altre prove possano essere ammesse.

Libello: la domanda che si presenta al Tribunale perché giudichi della validità o nullità del matrimonio, con una sintesi della vicenda delle parti e le ragioni per cui si chiede il processo.

Parti: i due coniugi del cui matrimonio si discute.

Patrono: nel linguaggio dei Tribunali Ecclesiastici, indica l’Avvocato di una parte (circa la sua necessità: vedi informazioni per la scelta di un avvocato).

Preside: il Giudice che presiede il Collegio.

Processo ordinario: quello che richiede un’istruttoria approfondita e nel quale la causa viene decisa da un Collegio di tre Giudici.

Processo “più breve”: quello dove è possibile svolgere un’istruttoria più essenziale (perché gli elementi della causa sono chiari in partenza) e nel quale il giudizio finale spetta direttamente al Vescovo diocesano (al riguardo si vedano le informazioni sul processo più breve).

Sentenza: l’atto del Collegio (nel processo ordinario) o del Vescovo (nel processo “più breve”) che conclude il processo, dichiarando valido o nullo il matrimonio in questione. Perché la sentenza di nullità possa permettere l’accesso ad un nuovo matrimonio canonico occorre che nessuna della parti (compreso il Difensore del vincolo) facciano appello entro quindici giorni dalla notifica della sentenza (presentandone poi entro un mese le ragioni al Tribunale superiore), chiedendo così un secondo grado di giudizio.

Vicario giudiziale: il Presidente del Tribunale, a cui spetta l’ammissione del libello, la fissazione della formula del dubbio, la nomina del Collegio nel processo ordinario e degli assessori nel processo “più breve”.

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