Con il termine di matrimonio “rato” si intende il matrimonio validamente celebrato tra due battezzati.
Il matrimonio è rato e “consumato” (termine da intendersi secondo il significato latino di “portato a pienezza, a compimento”) quando alla celebrazione è seguita l’unione fisica propria degli sposi, di per sé atta alla generazione dei figli, cui il matrimonio è ordinato per sua natura.
Tale gesto costituisce la conferma definitiva, anche mediante il linguaggio del corpo, di quella volontà di essere marito e moglie che si è espressa con le parole durante il rito della celebrazione.
Il matrimonio è perciò “rato e non consumato” quando alla celebrazione non è seguita tale unione fisica: in tale caso, su richiesta delle parti (o almeno di una di esse), per un giusto motivo, il Papa può sciogliere tale matrimonio.
Che cosa fare se si pensa che il proprio matrimonio possa essere riconosciuto “non consumato”?
Inizialmente i passi da seguire sono i medesimi di una causa di nullità (vedi: “CONSULENZA PRELIMINARE” e “CONSULENZA PER L’INTRODUZIONE DELLA CAUSA” , anche se in questo caso l’Avvocato interviene con il suo aiuto solo nella fase preparatoria (in qualche caso si può ricevere aiuto per introdurre la domanda di dispensa anche direttamente da chi può fornire una valida consulenza preliminare).
La domanda di Dispensa va presentata al Papa per il tramite del proprio Vescovo, cioè Il Vescovo della Diocesi in cui si ha il proprio domicilio; in ciascuna Diocesi vi sono uffici o sacerdoti incaricati a questo riguardo.
I fedeli della Diocesi di Milano possono rivolgersi al Tribunale Lombardo, che svolge questo servizio per delega dell’Arcivescovo.
Per i fedeli delle altre Diocesi: si vedano le INDICAZIONI PER LE DIOCESI DIVERSE DA QUELLA DI MILANO.
Costi del procedimento per ottenere la dispensa
Si veda la seconda parte dei “COSTI DI UN PROCESSO DI NULLITÀ” , dedicata alle cause di dispensa.