IL PROCESSO “PIÙ BREVE”

Papa Francesco, con il Motu proprio “Mitis Iudex Dominus Iesus”, entrato in vigore l’8 dicembre 2015, ha voluto che fosse “disegnata una forma di processo più breve da applicarsi nei casi in cui l’accusata nullità del matrimonio è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti”.

La prima caratteristica del processo “più breve” è che in esso giudice è lo stesso Vescovo diocesano, con la collaborazione ed il consiglio di due assessori, ad uno dei quali è affidata anche la conduzione dell’istruttoria.

La seconda caratteristica è che esso è possibile se si verificano entrambe queste due condizioni:
1°) la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi col consenso dell’altro (può essere il Vicario giudiziale – nell’ammettere il libello – a chiedere alla parte convenuta se  acconsente a trattarela causa con la modalità del processo “più breve” richiesta originariamente dalla sola parte attrice);

2°) ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano un’inchiesta o un’istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità.

Spetta al Vicario giudiziale del Tribunale Regionale – poiché i Vescovi delle Diocesi della Lombardia hanno deciso di continuare ad avvalersi dell’opera di tale Tribunale – valutare se vi sono i presupposti per la celebrazione di un processo “più breve” e nominare l’istruttore e l’altro assessore che devono assistere il Vescovo.

Il “libello” (vedi: VOCABOLARIETTO ) con cui si introduce il processo deve in questo caso essere preparato in modo assai accurato (e quindi è particolarmente preziosa l’assistenza di un Patrono), perché deve:

  1.  esporre brevemente, integralmente e chiaramente i fatti su cui si fonda la domanda;
  2. indicare le prove che possano essere immediatamente raccolte dal giudice;
  3.  esibire in allegato i documenti su cui si fonda la domanda (per esempio documenti medici).

Terza caratteristica del processo “più breve” è che anche le parti – e non solo i loro avvocati – possono assistere all’interrogatorio dell’altra parte e dei testi (a meno che l’istruttore giudichi che sia necessario che si debba procedere diversamente).

Quarta caratteristica – che concorre a spiegare la qualifica di “più breve” – è che, per quanto possibile, tutte le deposizioni vanno raccolte nel corso di una sola sessione e che non è prevista possibilità di repliche una volta presentate le difese delle parti.

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